L’ANAC dichiara la illegittimità delle richieste ai concorrenti di compensi per i servizi di committenza


L’Autorità  Garante  per l’Anticorruzione (ANAC),  in un comunicato del Presidente pubblicato in data 9 giugno 2021 sul sito dell’Organismo, ha dichiarato che,  in base alle situazioni riscontrate nell’ambito degli affidamenti  da parte delle stazioni appaltanti,  vengono spesso inserite richieste di compensi per i servizi di committenza e per altre prestazioni collegate alle procedure di gara. Nel comunicato viene affermato che tali comportamenti sono censurabili perché hanno effetto restrittivo sulla concorrenza, inducendo gli operatori economici a non partecipare alle gare, ed inoltre perché riversano a carico del privato il corrispettivo per una prestazione di cui si avvale la stazione appaltante, senza che vi sia una espressa previsione di legge, quindi, in violazione dell’art. 23 della Costituzione, mentre l’unica prestazione imposta è quella prevista nell’art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 che riguarda solo le spese connesse alla stipulazione del contratto. Viene anche richiamata la dichiarazione di illegittimità di tali clausole contenuta in diverse decisioni della giustizia amministrativa, da ultimo le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3529/2021 e 6787/2020. Alla luce di tali osservazioni, viene rivolto l’invito alle stazioni appaltanti a non prevedere nei documenti di gara le clausole in oggetto. di Redazione di Finanza Territoriale LINK . AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  (ANAC) […]

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