Per la Consulta l’aggio riconosciuto all’Agente della Riscossione è in linea con il sistema vigente
La Corte Costituzionale è intervenuta a pronunciarsi sulla questione di legittimità sollevata dalla CTP di Venezia nell’ambito di un giudizio proposto contro Equitalia Nord, avverso una cartella di pagamento comprendente l’importo a titolo di aggio di riscossione. La norma ritenuta illegittima dal giudice de quo è l’art. 17,, c. 1, del decr. legisl. n. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione) modificato dall’art. 34, cc.1, lettera a), del D.L. n. 185/2008, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché la previsione di un aggio di riscossione pari ad una percentuale delle somme riscosse non consentirebbe la remunerazione dell’agente della riscossione per il costo effettivo del servizio, tanto che l’aggio sarebbe dovuto anche in assenza di costi, ed inoltre per il fatto che irragionevolmente detto compenso sarebbe dovuto per varie voci accessorie, come gli interessi di mora, che nulla avrebbero a che fare con la pretesa tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello stato, è intervenuto nel giudizio sostenendo la non fondatezza delle questioni e, in via preliminare, la inammissibilità delle stesse. La Consulta, con la sentenza n. 120 del 10 giugno 2021, ha ritenuto, in primis, di condividere le argomentazioni dell’Avvocatura in quanto, nella disciplina censurata l’aggio […]
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