Frodi Carosello:Validi gli avvisi di accertamento basati su documentazione acquisita presso terzi


            CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n.9108 del 06.06.2012 Con Sentenza 6 giugno 2012, n. 9108, la Corte di Cassazione ha chiarito la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria basati in tutto o in parte sulla documentazione od informative acquisite presso terzi. Resta comunque fermo il diritto del contribuente di poter conoscere il contenuto dell’atto e dei documenti acquisiti su cui l’atto stesso si fonda.   La Corte definisce con precisione che le garanzie previste dallo Statuto del contribuente sull’attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza valgono solo per il contribuente nei cui confronti è svolta l’ispezione e non anche a favore dei propri clienti o fornitori. Perciò, se dall’attività di accertamento svolta sulla società cliente dell’azienda si attesta l’esistenza di fatture false, l’avviso di accertamento emesso ai danni dell’azienda fornitrice deve ritenersi valido a tutti gli effetti anche se, appunto, emesso sulla base di una verifica fatta presso terzi. Si legge nella pronuncia di legittimità che: “…nessun pregiudizio al diritto di difesa subisce, peraltro, il terzo che dai documenti acquisiti nel corso della verifica risulti avere intrattenuto rapporti commerciali con il contribuente verificato, tenuto conto da un lato che l’utilizzo di dati, documenti […]

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