La proroga delle concessioni demaniali marittime della Legge Regione Friuli Venezia Giulia viola la Costituzione


Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117 della Costituzione dell’art. 2 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 8/2020 il quale prevede, al comma 1, che la validità delle concessioni del demanio marittimo con finalità turistico ricettiva e sportiva, in essere alla data del 31 dicembre 2018, sia estesa fino al 31 dicembre 2033, ed il comma 2 il quale prevede che la durata degli atti concessori sia prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1, comunque per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore delle legge regionale impugnata. Per il ricorrente, la norma impugnata inciderebbe nell’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero estrinsecarsi delle iniziative imprenditoriali, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. La Consulta è intervenuta nel giudizio con la sentenza n. 13972021, depositata il 6 luglio 2021, rilevando che la disciplina delle concessioni demaniali marittime interseca numerosi ambiti di competenza legislativa delle Regioni, ma che è pacifico come la giurisprudenza della Corte abbia ripetutamente dichiarato che le discipline regionali che dispongono proroghe e rinnovi automatici delle concessioni in oggetto incidono […]

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