Il chiarimento del Dipartimento delle Finanze non soddisfa i dubbi di costituzionalità del “nuovo canone”
A più di un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e a sei mesi dall’introduzione (dal 2021) dei canoni previsti dai commi 816 al comma 847, la Risoluzione n. 6 del 28 luglio 2021 del Dipartimento delle Finanze chiarisce uno degli aspetti del canone di cui ai commi 837 e seguenti. Come la stessa risoluzione chiarisce, nell’introduzione, la Legge n. 160/2019 ha previsto l’introduzione: – del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (commi da 816 a 836) “istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane … e che sostituisce : la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”. – del “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” (commi da 837 a 847) “istituito dai comuni […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza