Sempre valida la cartella consegnata a persona di famiglia
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 9277 DEL 07.06.2012 E’ valida la notifica della cartella di pagamento consegnata ad una persona di famiglia, anche se non convivente del contribuente destinatario dell’atto. L’articolo 139 c.p.c. dispone al riguardo che, quando non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie, la stessa è fatta al destinatario nel comune di residenza (dove ha l’abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi). L’ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio ) ha carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Nel caso esaminato, il giudice di appello riteneva, invero, che la notifica dell’avviso di accertamento, a monte della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, fosse affetta da nullità benché effettuata a mani dalla madre del D., qualificatasi “capace e convivente”, in quanto in realtà, la medesima risiedeva in un alloggio diverso […]
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