Notifica degli atti di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate locali effettuata da pec non iscritta nei pubblici registri
Sorgono questioni in merito alla notifica di atti di accertamento afferenti le entrate locali effettuati tramite pec dai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 avverso i quali i debitori hanno rilevato l’assenza di registrazione nei pubblici elenchi dell’indirizzo PEC del mittente ed impugnando di conseguenza gli atti innanzi alle giurisdizioni competenti . É dunque necessario chiarire se è necessario che tali indirizzi mittenti siano obbligatoriamente iscritti in pubblici registri per rendere valida la notifica e nel caso presso quale elenco è necessario che i Concessionari ex art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 debbano iscrivere la PEC per la notifica degli atti e se sia possibile per uno stesso soggetto avere più indirizzi PEC iscritti in pubblici elenchi . Da tale obbligatorietà potrebbe poi discendere o la inesistenza o la nullità della notifica con le diverse conseguenze Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l’art. 26, D.P.R. n. 602/73, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e […]
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