Le commissioni tributarie chiariscono l’applicazione dell’imposta di pubblicità


Due recenti sentenze di Commissioni tributarie hanno posto l’attenzione sulla debenza dell’imposta di pubblicità con riferimento a cartelli stradali, in particolare quelli relativi a servizi di pubblica utilità. È utile, prima di “leggere” le due sentenze, richiamare le norme interessate vale a dire l’art. 5 e l’art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 507/93. Il primo (l’art. 5), prima dell’abrogazione per effetto del comma 847 della L. n. 160/2019, afferma che “è soggetta all’imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso ogni forma di comunicazione…..”, formulazione troppo ampia e generica. L’art. 17, comma 1, lettera b), invece, considera esenti dall’imposta “gli avvisi al pubblico … riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, con superficie inferiore al mezzo metro quadrato”. La sentenza n. 1885/20/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha riguardato l’applicazione dell’imposta all’indicazione stradale per raggiungere l’ufficio postale più vicino. La vicenda ha riguardato un accertamento a Poste Italiane per un cartello riportante una freccia direzionale, che indicava agli abitanti di un piccolo comune dove si trovasse l’ufficio postale. La Commissione ha ritenuto, a tal proposito, che tale cartello non avesse alcuna valenza di messaggio pubblicitario ma che si trattasse solo di un’insegna funzionale […]

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