Le funzioni amministrative in materia ambientale attribuite alle Regioni non possono essere delegate ai Comuni
La Consulta è intervenuta ad esaminare le questioni di legittimità costituzionale proposte dal TAR LAZIO nell’ambito di vertenze insorte nei confronti di ROMA CAPITALE, con riguardo all’art. 6, c. 2, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 27/1998 il quale dispone la delega ai Comuni per l’approvazione del progetto e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché l’approvazione di varianti in corso di esercizio, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Secondo il rimettente, la disciplina censurata, delegando ai Comuni le funzioni in questione introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva dello Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decr. legisl. n. 152/2006. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021, ha ritenuto in via preliminare l’ammissibilità delle ordinanze di rimessione, sorrette da ampia motivazione in merito alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. Per la Corte, la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell’art. 117 della Costituzione, composta la […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza