Il compenso incentivante  per il maggior gettito dei tributi può essere deliberato in sede di proroga dei termini di approvazione del bilancio


La SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI, con la Deliberazione  n.19/SEZAUT/2021/QMIG, adottata nell’Adunanza del 29 novembre 2021, è intervenuta a  pronunciarsi sul quesito posto dalla Sezione Autonomie della Liguria riguardante la possibilità per un Comune di erogare il compenso incentivante ex art. 1, c. 1091, della Legge n. 145/2018, stante l’approvazione del bilancio di previsione nei termini prorogati più volte a causa dell’emergenza epidemiologica VIRUS 19. La legge in questione, infatti, stabilisce che il maggior gettito accertato e riscosso per l’IMU e la TARI può essere – con regolamento del Comune- destinato nella misura massima del cinque per cento al potenziamento delle risorse degli uffici comunali ed al trattamento accessorio del personale dipendente, a condizione che tale facoltà  sia legata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL di cui al decr, legisl. n. 267/2000, cioè del 31 dicembre. Tale norma sembrerebbe impedire l’esercizio di tale facoltà qualora i termini di approvazione del bilancio vengano prorogati con disposizione legislativa o con decreto ministeriale, come è accaduto  nel periodo di emergenza sanitaria. La Corte dei Conti, esaminata la questione sia in relazione al quadro normativo che alle diverse posizioni interpretative, ha enunciato il principio di […]

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