Le bandiere con figure stilizzate e diciture di benvenuto nel centro commerciale debbono pagare l’imposta comunale di pubblicità


Un Centro Commerciale ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che aveva qualificato come mezzi pubblicitari soggetti alla relativa imposta comunale alcune bandiere a doppia faccia contenenti figure stilizzate, decorazioni floreali e diciture di benvenuto, esposte presso il Centro stesso. La sentenza scaturiva dalle ingiunzioni emesse dalla società concessionaria delle attività di accertamento e riscossione dei tributi del Comune, impugnate dinanzi alla CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente, decisione riformata in sede di appello. La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con l’ordinanza n. 34226/2021, pubblicata in data 15 novembre 2021, ha affermato che in tema di imposta di pubblicità disciplinata dal decr. legisl. n. 507/1993, anche le rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell’azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare il messaggio pubblicitario, in relazione alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio ad una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alla finalità di richiamare l’attenzione dell’acquirente ed invogliarlo all’acquisto.  Pertanto, l’esenzione dall’imposta potrebbe essere riconosciuta solo se le bandiere avessero finalità meramente decorative mentre, nel caso di specie, il giudice di appello, con un giudizio in fatto di cui non si […]

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