La disapplicazione della delibera del Comune che non indica le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali assimilabili
La CTP di Milano aveva respinto il ricorso di una società avverso gli avvisi di liquidazione TARI 2014/2015 del Comune di Buffalora, considerando che l’Ente aveva correttamente inquadrato la fattispecie in quanto trattavasi di rifiuti speciali soggetti a tassazione. La CTR Lombardia rigettava l’appello e la sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione sulla base di due principali motivi: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184, 195 e 198 del decr. legisl,n. 152/2006 per non avere la CTR ritenuto che il Regolamento comunale, non indicando un limite quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, fosse illegittima e, quindi, disapplicabile; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, c. 649, della Legge n. 147/1993, per non avere tenuto conto che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si deve considerare la parte di essa ove si formano rifiuti speciali non assimilabili smaltiti in proprio dai produttori , a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità della vigente normativa. La Sez, V Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32603/2021, depositata il 3/XI/2021, ha accolto il ricorso ritenendo fondati entrambi i motivi opposti dalla società ricorrente osservando in primo luogo, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza, che lo smaltimento da […]
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