Legittimo il classamento dei terreni destinati a cave estrattive
In relazione all’impugnativa di un AVVISO DI CLASSAMENTO nella categoria D/1 (opifici industriali) di un’area adibita a cava estrattiva, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 1, comma 356 della Legge n. 311/2014, richiesto dal Comune di Ferrara, la CTP accoglieva il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello affermando che la previsione della Legge 311/2014 non modificava il regime fiscale stabilito dal R.D. n. 1572/1931 (art. 18) il quale esclude che le cave siano sottoposte a stima fondiaria e, quindi, riteneva legittima l’inclusione delle cave nel Catasto Terreni, costituendo il terreno l’oggetto stesso dell’attività estrattiva e non bene strumentale della medesima. Avverso la sentenza CTR è stato proposto ricorso per Cassazione per una serie di motivi, alcuni dei quali sono stati ritenuti fondati con l’Ordinanza n. 1402/2022 della SEZ. V Civile della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2’22. Il Supremo Collegio ha affermato la presenza nel caso in esame, di questioni di diritto legate alla iscrivibilità delle cave nel catasto urbano, nonché al valore da attribuire all’art. 18 del citato R.D. n. 1572/1931 ed ha ritenuto che la suddetta disposizione non esclude che le cave siano iscritte in catasto, ma soltanto che esse siano escluse dalla operazione di […]
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