Anche la  Cassazione fa chiarezza sull’esenzione IMU dell’abitazione principale


L’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ha disposto l’esenzione ICI (Imposta Comunale sugli immobili) prima casa. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione delle di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (Abitazione in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Da allora l’aspetto dell’esenzione dall’IMU (istituita dall’art. 8 D.L. n. 23/2011 e che ha sostituito dal 2014 l’ICI) dell’abitazione principale ha suscitato interpretazioni differenti sia a livello normativo e sia a livello giurisprudenziale, in particolare nel caso di due immobili situati nello stesso Comune o in Comuni diversi entrambi considerati “prima casa”. Recentemente ci sono stati diversi chiarimenti in proposito su questo aspetto anche perché la legge originaria prevedeva che, in caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni IMU prima casa si applicavano per un solo immobile. Nel 2012 il Dipartimento delle Finanze con la circolare n. 3, nel ribadire la possibilità di usufruire dell’esenzione dall’imposta per un solo immobile sito nello stesso comune, ha anche affermato (a […]

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