A carico dell’assuntore l’ICI in pendenza del fallimento
Una contribuente, assuntrice del concordato fallimentare di una società debitrice per avvisi di accertamento ici del Comune di Cavriago, ha impugnato tali atti in primo grado, ottenendo esito favorevole basato sul presupposto che essendo pendente la procedura concorsuale non era esigibile il tributo e che una volta chiuso il fallimento torna ad essere nuovamente soggetto passivo il fallito. Avendo la CTR dell’Emilia Romagna accolto l’appello del Comune, ritenendo doversi applicare l’art. 10 comma 6, del decr. legisl. n. 504/1992, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione. La Sez. VI Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21126/2022 del 4 luglio 2022, dichiarando la infondatezza i tutti i motivi , uniformandosi alla consolidata giurisprudenza, ha osservato che in pendenza della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa sussiste l’obbligazione tributaria, ma non l’obbligo di denuncia e di pagamento del tributo, che rimangono sospesi in attesa della vendita dell’immobile, per cui il Comune non può effettuare alcun accertamento, stante l’assenza di qualsiasi condotta inadempiente. Inoltre, ove il fallimento venga chiuso senza farsi luogo alla vendita, con il ritorno in bonis dell’ex fallito, la predetta obbligazione tributaria è posta a carico di detto soggetto, tenuto da quel momento sia alla […]
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