Per le spese mediche inesistenti il reato c’è comunque


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.27392 dell’11.07.2012  La Cassazione, con la sentenza n. 27392 dell’11 luglio2012, ha stabilito che il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, si configura quando il contribuente, al fine di ottenere l’indebito vantaggio fiscale, utilizza fatture o altri documenti aventi analogo valore probatorio (ad esempio, ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e schede carburante) materialmente o ideologicamente falsi. La decisione scaturisce dal ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica  per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame (TdR) di Napoli che, su istanza degli indagati, annullava il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal GIP, in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A parere dell’accusa gli indagati, attraverso la predisposizione di documentazione sanitaria fittizia, avevano consentito a numerosi contribuenti di presentare dichiarazioni dei redditi fraudolente, giovandosi di rimborsi IRPEF non dovuti, per un importo di circa 3milioni di euro. Con il ricorso, il Procuratore deduceva anchel’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 D.Lgs. 74/2000 e 322 ter c.p., per avere il TdR di Napoli sostenuto che, essendo la falsità in contestazione di natura materiale […]

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