La detrazione Iva per l’auto aziendale vale solo se è inerente all’attività d’impresa


          CORTE DI CASSAZIONE.sentenza n.11943 del 13.07.2012 Fra i principi generali in tema di deducibilità dei componenti negativi dal reddito d’impresa, il principio d’inerenza occupa una posizione centrale e costituisce uno dei principali requisiti affinché un costo possa determinare una riduzione della base imponibile ed è considerato altresì una clausola generale per prevenire gli abusi dell’impresa-contribuente. La possibilità di detrarre l’Iva sulle auto aziendali a uso promiscuo è quindi consentita solo nel caso in cui si dimostri l’inerenza con l’attività d’impresa. La Cassazione, con la sentenza n. 11943/12, ritorna a sottolineare i punti per la detrazione dell’imposta relativa alle auto aziendali. Nel caso in esame la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata in occasione dell’acquisto di automezzi utilizzati dai dipendenti. L’amministrazione finanziaria,proponeva ricorso contro la decisione della Commissione regionale, secondo cui le pretese della società erano state considerate come completamente legittime, lamentando il fatto che era stata riconosciuta la spettanza del diritto al rimborso senza che ci fosse stata la dimostrazione dell’inerenza dei beni con l’attività d’impresa esercitata dalla società. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell’Agenzia delle […]

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