L’incentivo all’esodo non va tassato
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CALTANISETTA. Sentenza 21.05.2012 L’incentivo all’esodo è un reddito da lavoro dipendente pagato dal datore di lavoro a fronte della risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro. Tale reddito è soggetto al regime della tassazione separata, sia che sia stato pagato in unica soluzione, sia che sia stato pagato a rate. Una norma ormai abrogata (il comma 4-bis dell’articolo 19 del testo Unico delle Imposte sui Redditi) disponeva con l’aliquota IRPEF applicabile all’incentivo all’esodo era quella applicabile al TFR e che, questa aliquota, poteva essere ridotta della metà se l’età del lavoratore era di almeno 50 anni se donna e di almeno 55 anni se uomo. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-207/2004 (Vergani), pubblicata sulla GUUE del 3 settembre 2005, aveva dichiarato che questa norma era discriminatoria in sfavore degli uomini di età compresa tra i 50 ed i 55 anni. Da questa sentenza comunitaria traeva origine un vasto contenzioso tributario da parte degli uomini di età compresa tra i 50 ed i 55 anni, che ritenevano giustamente di avere diritto al rimborso del 50% dell’imposta trattenuta, per ripristinare l’uguaglianza di trattamento che persegue la disciplina comunitaria. Lo […]
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