Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato nel termine previsto


                  CORTE DI CASSAZIONE.sentenza n.39449 dell’08.10.2012 Tributi – Reati fiscali – IVA – Omesso versamento – Imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale – Mancato adempimento entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo – Sussiste. I giudici della Suprema corte hanno, con la sentenza citata, nel confermare l’attuale andata giurisprudenziale hanno voluto ribadire che: “… L’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, Introdotto con l’art. 35, comma7 DL4 luglio del 2006, n. 223, sanziona chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. La novella legislativa ha Inteso quindi perseguire il comportamento del soggetto che non versa l’IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale, assimilando detto comportamento, sotto il pronto sanzionato, a quello del sostituto di imposta che non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituti. Il reato si consuma alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, e secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della legge n. 405 del 1990, tale termine è fissato al 27 dicembre. […]

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