Lista Falciani: il clamore mediatico non basta al giudice per dichiararne l’inutilizzabilità
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. Sentenza n.38753 del 04.10.2012 Con la sentenza n. 38753 del 4 ottobre 2012, la Corte di cassazione si è pronunciata sull’utilizzabilita’, nei processi penali tributari, delle informazioni contenute nella cosiddetta “lista Falciani”, l’elenco degli 80.000 correntisti della banca HSBC, portato via dall’ex dipendente informatico Herve’ Falciani e giunto nelle mani della magistratura francese. La Corte di Cassazione, infatti, ha avallato il giudizio emesso dal GIP di Como nell’ordinanza n. 39/2012 con la quale ha rilevato di non poter sanzionare in alcun modo i metodi illeciti confermando che le informazioni trasmesse al Pubblico ministero dall’amministrazione francese, con i previsti canali informativi internazionali in materia fiscale, non possono essere distrutte nel corso del procedimento penale se non vi è prova della loro iniziale acquisizione illecita. Il principio espresso appare del tutto ineccepibile per cui il giudice decide soltanto sulla base di quelle che sono le prove agli atti del processo e non può la risonanza mediatica sollevata dalla lista Falciani a giustificare una violazione di tale sostanziale principio. A cura di Redazione Fonte: fiscoediritto.it;dirittobancario.it
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