Il trattamento preferenziale per Equitalia riguarda anche i tributi diversi dall’Iva
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.17378 dell’11.10.2012 Tributi – Riscossione – Equitalia – Ammissione al passivo dei crediti per soprattasse – Fattispecie La Suprema Corte ha i precisato, con la sentenza cennata, che il privilegio generale sui beni mobili del debitore riconosciuto ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme sull’ IVA, sono ammessi con privilegio al passivo fallimentare del contribuente anche quando sono diversi dall’ IVA. Ma con un distinguo. Scrivono infatti i giudici: “… Con il solo motivo di impugnazione Equitalia Romagna ha denunciato violazione dell’art. 77 D.P.R. 602/73 in relazione all’art. 2752, terzo comma, c.c. e vizio di motivazione, per il fatto che la citata disposizione del codice civile stabilisce il privilegio generale sui beni mobili del debitore per i crediti dello Stato a titolo di imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme sull’IVA, mentre nel caso in esame la collocazione richiesta era stata quella ipotecaria, come d’altro canto sarebbe stato riconosciuto in sede di ammissione, con provvedimento poi confermato nel successivo gravame. La censura è fondata.Premesso che la controversia in oggetto riguarda soltanto la somma di € 9.894,80, poiché […]
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