L’omessa dichiarazione esclude la detrazione del credito IVA


            CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.17754 del 16.10.2012 Tributi – IVA – Credito – Mancata presentazione della dichiarazione – Il diritto di credito IVA deve essere fatto valere mediante apposita istanza La Cassazione, con l’Ordinanza n.17754 del 16.10.2012, torna ad occuparsi del caso relativo al riporto a nuovo di un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa, confermando il principio in forza del quale, una volta che la dichiarazione è stata omessa, non è possibile portare in detrazione il credito che ne deriva nella dichiarazione dell’anno successivo, in quanto il presupposto per il riporto a nuovo è proprio la valida e tempestiva presentazione della dichiarazione. In forza dunque del principio espresso in precedenza dalla sentenza n. 5318 del 2012  e quindi che, anche per l’IVA, sia illegittimo il disconoscimento del riporto a nuovo del credito se avvenuto tramite la liquidazione automatica. Ciò in quanto le ipotesi che rientrano nella procedura di controllo automatico sono tassative e non interpretabili in via estensiva né, tantomeno, analogica. Si legge infatti nelle motivazioni dell’ordinanza, “… in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »