L’omessa dichiarazione esclude la detrazione del credito IVA
CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.17754 del 16.10.2012 Tributi – IVA – Credito – Mancata presentazione della dichiarazione – Il diritto di credito IVA deve essere fatto valere mediante apposita istanza La Cassazione, con l’Ordinanza n.17754 del 16.10.2012, torna ad occuparsi del caso relativo al riporto a nuovo di un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa, confermando il principio in forza del quale, una volta che la dichiarazione è stata omessa, non è possibile portare in detrazione il credito che ne deriva nella dichiarazione dell’anno successivo, in quanto il presupposto per il riporto a nuovo è proprio la valida e tempestiva presentazione della dichiarazione. In forza dunque del principio espresso in precedenza dalla sentenza n. 5318 del 2012 e quindi che, anche per l’IVA, sia illegittimo il disconoscimento del riporto a nuovo del credito se avvenuto tramite la liquidazione automatica. Ciò in quanto le ipotesi che rientrano nella procedura di controllo automatico sono tassative e non interpretabili in via estensiva né, tantomeno, analogica. Si legge infatti nelle motivazioni dell’ordinanza, “… in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta […]
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