Fermo amministrativo illegittimo senza la notifica della cartella


            CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n. 18380 del 26.10.2012 Quando l’ente di riscossione non prova l’avvenuta notifica al contribuente della cartella esattoriale, la successiva adozione dell’atto di preavviso di fermo amministrativo è illegittima. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza 26 ottobre 2012, n. 18380. La CTR aveva respinto l’appello di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente – annullando il provvedimento di fermo di beni mobili registrati adottato in relazione al mancato adempimento di numerose cartelle esattoriali, provvedimento impugnato sulla scorta dell’assunto che dette cartelle non erano mai state notificate e che perciò faceva difetto il titolo impositivo, essendosi prescritta la pretesa tributaria. Ha osservato la suprema Corteche  il quesito di diritto formulato dalla ricorrente si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico  della  decisione  impugnata  consiste  nel  rilievo  che  l’omessa  dimostrazione  dell’avvenuta notifica  delle  cartelle  implica  l’accertamento  della  decadenza  dal  diritto  alla  riscossione,  con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l’adozione di […]

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