Bancarotta: responsabilità dell’amministratore senza delega
CORTE DI CASSAZIONE.Sentenza n.42519 del 02.11.2012 Reati societari – Bancarotta – Amministratore senza delega – Mancata attenzione sui segnali peculiari del dissesto societario – Responsabilità del manager – Limiti – Responsabilità a titolo di dolo eventuale – Sussiste Con la riforma del diritto societario (2003), si sono aggiunti l’obbligo di ragguaglio informativo a carico del presidente del consiglio di amministrazione e la responsabilità dell’amministratore delegato. Conseguenza dei nuovi impegni è la responsabilità penale, che ricade in forma più lieve anche sugli amministratori senza delega nella sola ipotesi in cui abbiano ignorato i “segnali di allarme” degli amministratori delegati in relazione alla cattiva gestione e al conseguente dissesto finanziario della società. Nella lunga e motivata sentenza la corte di Cassazione spiega con puntualità le ragioni per cui l’amministratore privo di delega concorre nel reato di bancarotta quando è rimasto indifferente verso un “segnale di allarme” dal quale avrebbe potuto desumere l’evento pregiudizievole per la società, oppure nella mancata valutazione del rischio di un possibile evento dannoso, e se lo stesso “abbia omesso volontariamente di attivarsi per scongiurarlo” rimanendo “deliberatamente inerte”. A cura di Redazione Fonte: fiscal-focus.info; dirittoggi.it; teleconsul.it
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