Più poteri al giudice tributario in caso di vizi sostanziali dell’avviso


          CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.19122 del 06.11.2012 Tributi – Accertamento – Avviso d’accertamento ritenuto invalido per motivi non formali – Annullamento dell’atto – Non sussiste – Giudice tenuto ad esaminare la pretesa tributaria. Se sono presenti vizi sostanziali nell’avviso di accertamento, la Commissione Tributaria deve procedere al ricalcolo dell’imponibile, motivando le ragioni. È quanto chiarito dalla Cassazione che, nella sentenza n. 19122, del 6 novembre 2012,  ha sorretto la natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento”, ma da comprendere  tra i processi di “impugnazione merito”, non essendo diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma  anche alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dall’accertamento dell’Ufficio. Da ciò ne deriva che: “… che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando, una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, contro i limiti posti dalle domande di parte”. A cura di Redazione Fonte: fiscal-focus.info; teleconsul.it; diritto.it

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