Nessun obbligo di emissione dell’avviso di accertamento quando si tratta di riscuotere l’imposta di registro.


            CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n. 19126 del 06.11.2012 Tributi – Imposta di registro – Riscossione con il solo avviso di liquidazione senza accertamento – Immobile privo di rendita catastale – Sussiste Riscossione senza accertamento se la valutazione automatica diverge dalla dichiarazione.. Nella compravendita di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio e per il quale venga richiesta la valutazione automatica, avanzando contestuale domanda di attribuzione della rendita catastale, quando il valore dichiarato risulti inferiore a quello risultante dalla valutazione automatica, l’Ufficio può procedere alla riscossione della maggiore imposta con un mero avviso di liquidazione che si fonda sulla volontà del contribuente e sulla applicazione di criteri tabellari, con il che è esclusa ogni ulteriore fase di accertamento. È questo il ragionamento fatto dalla Ctr  Roma, che ha rigettato l’appello contro la sentenza della Ctp, condiviso ora dalla Cassazione con la sentenza  in epigrafe.   La Corte, richiamando infatti una precedente sentenza (n. 10192/03), i giudici della Suprema Corte specificano come: “… In tema di imposta, di registro e nel caso in cui il contribuente che abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere – ai sensi dell’art. 12 del […]

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