Niente beneficio “prima casa” per la residenza tardiva ma senza riscaldamento ed elettricità…


          Corte di Cassazione. Ordinanza n.19561 del 10.10.-09.11.2012 Tributi – Agevolazioni fiscali – Agevolazioni “prima casa” – Mancato trasferimento nei termini della residenza – Immobile privo di impianto elettrico e di riscaldamento. Ribaltato il parere della Commissione tributaria regionale, che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, cancellando le agevolazioni prima casa, nel rispetto al nodo della residenza tardiva. La Corte  però, non si esime dal trascurare un problema rilevante come le condizioni di insufficiente vivibilità dell’abitazione e pertanto stabilisce che: “… Con secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa motivazione circa il mancato riconoscimento del fatto decisivo costituito dalla sopravvenuta impossibilità come causa esimente del mancato rispetto del termine previsto per il riconoscimento del beneficio.Con terzo motivo il ricorrente lamenta che la CTR non abbia riconosciuto i presupposti della “forza maggiore” nel ritardo nel rilascio dell’immobile, nonchè nelle condizioni dell’immobile, privo dei servizi minimi di abitabilità.Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione risultano fondate nella parte in cui la CTR, senza alcuna motivazione, ha escluso rilevanza, ai fini del rispetto del termine di decadenza, alla esigenza di eseguire, successivamente al rilascio, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione – impianto di riscaldamento ed impianto elettrico -.Consegue da quanto […]

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