L’avviso di Accertamento è nullo senza la firma del Capo dell’Ufficio


              CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.19739 del 13.11.2012 Tributi – Accertamento – Avviso – Sottoscrizione del solo funzionario – Nullità – Sussiste. La suprema Corte torna ad esprimersi sugli accertamenti privi della firma del responsabile dell’Ufficio. La sentenza in epigrafe riafferma che l’avviso di accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria ex art. 42 D.P.R. 600/1973, deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato dallo stesso responsabile. In mancanza, per il caso di contestazione, è l’amministrazione finanziaria a dover dimostrare avanti il giudice l’esercizio del potere sostitutivo dal parte del funzionario abilitato alla firma, ovvero la prova della delega da parte del titolare dell’Ufficio. Il potere di organizzazione è riferito solo al Capo dell’Ufficio e ai fini della sottoscrizione degli atti è sempre richiesta la delega a firmare gli atti di accertamento. A cura di Redazione Fonte: guidelegali.it; teleconsul.it

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