E’ sempre vero, quando lo dice l’ufficiale giudiziario.


                CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.21187 del 5.12.2012 Sul procedimento di notifica degli atti tributari la Corte di cassazione, con la sentenza 21817 del 5 dicembre 2012, ha stabilito che nel procedimento fa fede la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario,  fino a querela di falso, che la persona alla quale ha consegnato l’atto si è qualificata  come addetta alla ricezione della società destinataria. Infatti: “… Il principio di diritto da enunciarsi ex art. 384, comma 1, c.p.c. è pertanto: “Quando l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la Società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede “effettiva” altrove, e recatosi presso la sede “effettiva” abbia fatta consegna a persona qualificatasi “addetta” alla ricezione per la Società ridetta, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.”. A cura di Redazione Fonte: ipsoa.it: fiscoediritto.it

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »