Valgono sempre gli Studi di settore più recenti e si devono applicare anche retroattivamente


            CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 22599 dell’11.12.2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22599 dell’11 dicembre2012, hastabilito che va sempre applicato retroattivamente lo strumento più recente e “affinato”, altrimenti è nullo l’accertamento induttivo, quindi l’Ufficio deve applicare lo “studio di settore” più recente, poiché più affidabile. In caso contrario, l’accertamento induttivo è illegittimo. In sede di legittimità, il contribuente aveva resistito per il difetto di motivazione dell’avviso, essendo lo stesso basato su una mera discrepanza tra dichiarazione e risultanze dei parametri. Inoltre, la CTR aveva errato nel non rilevare la prevalenza delle emergenze degli studi rispetto a quelle delle parametri. I giudici hanno quindi ricordato che: “… la procedura in materia di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente, in quanto più affinato e, pertanto, affidabile”. Conviene ricordare che di recente la Cassazione ha anche sostenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento che tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati […]

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20 giugno 2017


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