Si devono impugnare tutte le rationes decidendi per evitare l’inammissibilità del ricorso
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.19864 del 14.11.2012 Tributi – Contenzioso – Impugnazione di tutte le ragioni – Questioni non accolte – Pluralità di rationes decidendi – Inammissibilità gravame – Fondamento – Carenza interesse. Con la sentenza n.19864 del 19.11.2012, la Cassazione entra nel merito del ricorso, rigettando la deduzione, proposta dal fisco, di accorpare in unico e generico motivo la contestazione dei punti. Al riguardo riportano i giudici:”… Non avendo la Agenzia ricorrente formulato alcuna specifica contestazione nei confronti della statuizione di rigetto del motivo di gravame per sopravvenuto giudicato esterno, il ricorso va incontro ad inammissibilità alla stregua del principio di dritto secondo cui “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa “ (cfr. Corte cass. SU 20.6.2007 n. 14297; Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27210)”. A cura di Redazione Fonte: teleconsul.it
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