Per la Cassazione il redditometro è una mera presunzione


            CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.23554 del 2012.2012 La Suprema corte delimita l’efficacia del redditometro nell’ambito delle liti fiscali. Infatti, lo strumento usato dal fisco – conferma esplicitamente la Corte di cassazione con la sentenza n. 23554/2012 – è una presunzione semplice sulla base della quale ricostruire il reddito del contribuente. Si è ritenuto, a differenza delle antecedenti versioni, che quella del nuovo strumento sia ora una presunzione meno forte di quella precedente e più simile a quella degli studi di settore (con cui il nuovo redditometro ha diverse analogie), cioè una presunzione semplice, che necessita di ulteriori elementi probatori per renderla utilizzabile nell’ambito dell’attività accertativa. In conclusione l’onere della prova spetta al Fisco e aggiunge la Corte che:” … occorre rammentare che questa Corte, a partire da Cass. n. 12785/06 – e di seguito con Cass. n. 1714/2007 e Cass. n. 1226/2007 – ha affermato il principio, che il Collegio condivide pienamente, secondo cui, in tema di condono fiscale, l’inibizione per l’ufficio tributario di procedere ad accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi dal 4 al 7, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. accertamento sintetico), sancita dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, convertito in L. n. […]

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