Le intercettazioni valgono anche nel processo tributario


            Corte di Cassazione. Sentenza n.2916  del 7.02.2013 Tributi – Contenzioso – Processo tributario – Intercettazioni telefoniche del processo penale – Utilizzabilità – Sussistenza. Le intercettazioni telefoniche legittimamente assunte nel processo penale sono utilizzabili nell’ambito di quello tributario. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2916 della Quinta sezione civile, depositata il 7 febbraio 2013. Sono utilizzabili nell’ambito del processo tributario le intercettazioni telefoniche legittimamente svolte nell’ambito di un procedimento penale, in quanto il divieto previsto dall’art. 270 c.p.p. non opera anche nel contenzioso fiscale, né si ravvisa violazione dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, continua la Corte, non si tratta di prove testimoniali, ma di intercettazioni telefoniche e verbali di testimonianze raccolte dalla Guardia di Finanza. Quindi non opera nel contenzioso fiscale il divieto – previsto dal Codice di procedura penale – di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte; nemmeno si ravvisa, a parere della Suprema Corte, violazione della disposizione in base alla quale nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”. Inoltre, il divieto dettato dall’art. 270 c.p.p. di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello […]

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