L’Iva va pagata anche se stai fallendo


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.9578 del 28.02.2013 Reati tributari – Confisca per equivalente – Sospensione della cartella esattoriale – Applicabilità della misura ablativa – Sussistenza. La Cassazione, nella sentenza n. 9578/2013, conferma la rilevanza penale dell’omesso versamento Iva anche in presenza di comprovate difficoltà finanziarie dell’impresa o del professionista. Via libera dunque al sequestro preventivo dei beni di pari valore. Un ritorno all’interpretazione più rigida della materia fiscale dopo alcuni pronunciamenti  più sfumati nei confronti delle imprese in crisi. (Tribunale di Milano, novembre 2012, sentenza n.2818 ). Nel caso di specie l’impresa aveva fatto ricorso contro un sequestro preventivo di beni dovuto al mancato versamento dell’Iva nell’arco di un anno motivandolo con oggettive (e documentate) difficoltà economiche e finanziarie. Per la Corte la giustificazione è stata irrilevante, perché una giusta impostazione rispetterebbe di accantonare le somme dovute al Fisco. Distogliere questa liquidità per pagare un fornitore significa realizzare un’impropria commistione, che rientra a pieno titolo nelle ipotesi di reato. A cura di Redazione Fonte: fiscooggi.it; teleconsul.it; pmi.it

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