Il ritardo del pagamento dell’imposta non evita il sequestro preventivo
Corte di Cassazione. Sentenza n.10109 del 4.03.2013 Tributi – IVA – Sequestro preventivo – Ritardo nel versamento dell’imposta – Sequestro sui beni dell’imprenditore – Applicabilità – Sussistenza. La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari e nel caso in esame, anche se l’imprenditore ha regolarmente dichiarato l’Iva e iniziato a pagare le prime rate del debito. In sostanza è questo il punto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 10109 depositata il 4 marzo 2013. La legittimità del sequestro preventivo discende dalla disposizione di cui all’articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000, che punisce chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, è indifferente alla circostanza della corretta indicazione Iva in dichiarazione. Si legge nella citata sentenza che: “Ritiene il Tribunale che correttamente il provvedimento cautelare abbia fatto riferimento all’importo che si assume sottratto all’Erario, oggetto della violazione e del procedimento penale, e che il parziale adempimento del debito successivo non possa assumere rilevanza ai fini della riduzione dell’importo in termini […]
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