Se i crediti sono in dichiarazione il rimborso è senza istanza
CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 4145 del 20.02.2013 Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Carattere impugnatorio – Oggetto del giudizio – Legittimità formale e sostanziale della pretesa tributaria fatta valere con l’atto impositivo – Domande riconvenzionali – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie. Con la sentenza n. 4145 del 20 febbraio 2013, la Corte di Cassazione, ha stabilito che i crediti d’imposta maturati e inseriti in dichiarazione con l’opzione di rimborso, si possono considerare consolidati solo dopo le procedure di liquidazione delle imposte, attuate nell’ambito delle attività di controllo automatizzato della dichiarazione. Secondo i supremi giudici vale il principio che per ottenere il rimborso non occorre l’istanza di rimborso del contribuente, ma basta attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte. Una volta che il credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, a decorrere dal riconoscimento del credito. In ogni caso è però esclusa la possibilità di una domanda di rimborso, in sede riconvenzionale, in un giudizio riguardante l’impugnazione di un accertamento in rettifica dei redditi imponibili. Pertanto il giudizio dinanzi al giudice tributario è […]
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