La dichiarazione è sempre integrabile
Corte di Cassazione. Ordinanza n.6318 del 13.03.2013 La dichiarazione dei redditi inviata dal contribuente, anche per via telematica, può essere sempre integrata, a prescindere dal fatto che essa sia già arrivata all’amministrazione tributaria. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6318 del 13 marzo 2013, in cui la dichiarazione resa dal contribuente deve essere considerata un documento che in qualunque momento può essere corretto o integrato su esplicita richiesta del contribuente interessato. I giudici della Cassazione, confermando quanto già delineato dai giudici tributari, sia provinciali che regionali, rigettano le istanze del Fisco e chiariscono che : “ … Con primo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 28, 30 e 55 del dpr 633/72 in combinato disposto con l’art. 3 dpr 322/1998 laddove la CTR ha ritenuto integrabile la dichiarazione inviata per via telematica dal contribuente. La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18076 del 02/07/2008 Sez. 5, Sentenza n. 4236 del 02/03/2004 (Rv. 570730) secondo cui, in tema di IVA, la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell’obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un […]
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