Residenza fiscale e trasferimento fittizio all’estero


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6598 del 15.03.2013 Tributi – Domicilio fiscale in Italia – Proprietà di immobili – Rilevanza. Con Sentenza 15 marzo 2013, n. 6598, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un soggetto è proprietario di immobili in Italia anche se iscritto all’AIRE (residente all’estero) è tenuto comunque al pagamento delle imposte. In particolare la Corte di Cassazione – che richiama anche precedenti giurisprudenziali ad hoc –  ha precisato che: ” … l’iscrizione del cittadino all’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazione personali – fra i quali, è stato di recente ritenuto, l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell’anno, l’intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti”.      Poiché la norma parla di sede principale degli affari ed interessi, occorre una valutazione complessiva della situazione del contribuente e, al riguardo i giudici hanno ritenuto che sono stati riscontrati elementi tali da ritenere che buona parte dell’attività del contribuente si svolgesse […]

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