Società insolvente non può decidere di pagare per primo l’amministratore


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 14029 del 25.03.2013 Reati societari – Bancarotta societaria –  par condicio creditorum Ineccepibile l’interpretazione dei giudici della Cassazione che, con la sentenza n.14029 del 25.03.2013, hanno azzerato la pronunzia di assoluzione emessa, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di una contribuente che, nella doppia veste di socia e di amministratrice, è stata accusata di “bancarotta preferenziale” e di “bancarotta per distrazione”. La delibera con la quale si autoassaegnava il pagamento,  era   formalmente corretta, ma di evidente rilevanza penale. Innanzitutto  perché è impensabile che l’amministratore della società, oramai verso il fallimento, rimuova artatamente la parità di trattamento dei creditori e riscuota il proprio credito. Il punto focale su cui verteva la causa è quello relativo alla contestata delibera con cui era stato deciso ufficialmente il “pagamento” dei “compensi per l’attività di amministratore”, riferiti, per giunta, a un esercizio “concluso con una perdita tale da azzerare il capitale sociale”. Affermano i giudici che ci si trova di fronte ad un’azione con cui sono state “violate le legittime aspettative degli altri creditori”, in particolare, chiariscono che:”… Quanto al reato di bancarotta preferenziale, risulta che, in stato di insolvenza della società, la B. ha […]

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