Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza S.U. n.6072 del 12.03.2013 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Processo equo – Termine ragionevole – In genere – Società titolare dell’azione di equa riparazione per irragionevole durata di un processo – Cancellazione volontaria dal registro delle imprese anteriore all’esercizio dell’azione – Effetti – Rinuncia al credito indennitario – Sussistenza – Conseguenze – Successione dei soci nel credito indennitario – Esclusione. Le Sezioni Unite, con la Sentenza 12 marzo 2013, n. 6072,  risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata di altro processo, di cui la società sia stata parte, in quanto la scelta di farsi cancellare dal registro delle imprese implica la tacita rinuncia della società al credito in questione, essendo incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento e liquidazione del medesimo. La Cassazione si esprime dunque sulle vicende giuridiche che interessano il credito della società cancellata e più precisamente, per usare le parole della Suprema Corte, sulla: “… sorte delle sopravvenienze attive scoperte […]

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