Non vale lo studio se l’attività era cessata


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8056 del 3.04.2013 Studi di settore – Cessazione attività – Inapplicabilità dello studio Gli studi di settore sono inapplicabili al contribuente che dimostra di aver cessato l’attività nel corso dell’anno cui l’accertamento si riferisce. È quanto emerge dalla sentenza n. 8056 della Corte di Cassazione, pubblicata il 3.04.2013. Nel caso trattato, dove i ricorrenti impugnarono un avviso di accertamento loro notificato in relazione all’Irpef e al contributo al s.s.n. per l’anno d’imposta 1996, chiedendone l’annullamento o in quanto basato sui soli parametri approvati con i dd.mm. 29.1.1996 e 27.3.1997 (art. 3, 181° co., e seg., della l. n. 546 del 1995), senza tener conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell’attività esercitata. Anche la commissione tributaria regionale della Campania osservò, invero, che l’ufficio appellante non aveva provato l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa in quanto non vi era stata contestazione in ordine alla documentazione all’uopo esibita dai contribuenti. Di conseguenza l’accertamento aveva tratto origine esclusivamente dal mancato adeguamento ai parametri, laddove la cessazione dell’attività e la mancata impugnazione della documentazione probatoria offerta in giudizio avevano costituito valida prova per escluderne l’applicazione quanto all’anno di riferimento. Scrivono al riguardo i supremi giudici: […]

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