Il rischio della fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società


            CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.16001 dell’8.04.2013 Evasione – Iva – Esterovestizione – Fattispecie Chi come impresa, pur avendo all’estero la sede sociale e quella amministrativa, svolge nel territorio italiano la maggior parte delle sua attività, commette reato fiscale. La Cassazione, con la sentenza n. 16001 dell’8 aprile 2013, hastabilito che commette evasione fiscale non essendo neppure invocabile, in questi casi, il meccanismo del cosiddetto “reverse charge, cioè quel meccanismo, che si colloca nella terminologia Iva e indica il meccanismo dell’inversione contabile che nella pratica elimina la detrazione dell’Iva sugli acquisti. Si legge infatti nella sentenza che: “…ai sensi dell’art. 73, comma 3, del DPR 22/12/1986 n. 917 “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.” In applicazione della disposizione citata è stato di recente affermato da questa Corte che “L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta […]

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