La costituzione del ricorrente


La costituzione del ricorrente deve avvenire, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 546/1992, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità. Il deposito presso la cancelleria della Commissione tributaria provinciale adita può avvenire anche a mezzo posta con spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Questa forma di deposito, di portata ormai consolidata, non ha più restrizioni, può trovare applicazione anche con riferimento al ricorso in appello e può valere anche per la costituzione in giudizio della parte resistente e quindi anche per il comune che si costituisca in giudizio con l’atto di controdeduzioni per contrastare le pretese del ricorrente. Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.; nel caso in cui il ricorso viene spedito per posta, l’attestazione di conformità è operata dallo stesso ricorrente il quale si assume tutte le responsabilità conseguenti alla eventuale difformità della copia spedita o consegnata alla controparte. In caso di difformità sostanziale, il ricorso è dichiarato inammissibile e l’inammissibilità è rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. L’art. 22 prevede inoltre che, unitamente al […]

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