Ravvedimento IMU: 1° luglio ultima chiamata per i ritardatari
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell’IMU il regime sanzionatorio è quello designato dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato. E’ possibile però per il contribuente rimuovere la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso prima di subire l’accertamento da parte del comune ed entro un certo intervallo di tempo prestabilito. Ai fini della validità del ravvedimento l’inadempimento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del c.c. e della sanzione in misura ridotta. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12-ter le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite da: “il 30 giugno dell’anno successivo a quello”. A seguito di tali modifiche introdotte dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013 il 30 giugno è il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU, tale termine produce effetti anche per quelle relative al 2012, che potranno essere presentate entro il 1° luglio, dato che il 30 giugno cade di domenica. La stessa data vale […]
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