Illegittima l’applicazione alle violazioni del Codice della Strada degli interessi semestrali nella misura del 10%
La cartella di pagamento che dovesse contenere detta maggiorazione è nulla. Lo afferma recentemente l’Avvocatura Generale dello Stato (parere n. CS 32494/13 Sez. IV del 31.7.2013: v. allegato), confermando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la (purtroppo, non sempre nota ed applicata) sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 ( vedi documento in .pdf ). Detto chiarimento, in risposta ad un quesito formulato dalla Prefettura di Novara, è stato inoltrato ad alcuni comandi di Polizia Stradale del nord Italia, ma ci auguriamo che il principio venga, una volta per tutte, costantemente applicato in occasione dell’emissione dei ruoli esattoriali. Il quesito dell’Amministrazione La Prefettura UTG di Novara, a fronte di una giurisprudenza di merito oscillante, aveva formulato un parere in merito all’applicazione della maggiorazione (di cui all’articolo 27 della Legge 689/1981) alle sanzioni irrogate con verbali di accertamento di violazione relativi alla materia della circolazione stradale ( vedi documento in .pdf ). La norma del Codice della Strada L’articolo 203, comma 3, del Codice della Strada – precisa l’Avvocatura – in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge 689/1981, dispone che, ove non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in […]
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