Corte di Cassazione Sentenza 6/11/2013 n. 24944


La cartella esattoriale  deve contenere l’imponibile, l’aliquota applicata e i conteggi iscritti a ruolo La cartella esattoriale è atto della riscossione per il quale è improprio discorrere di oneri motivazionali incentrati su asseriti “percorsi logico-contabili”. La cartella invero deve contenere l’imponibile, l’aliquota e i conteggi degli importi iscritti a ruolo e in quanto atto della riscossione, presuppone il titolo accertativo- dell’obbligazione tributaria e dunque deve contenere, nei riguardi del debitore  l’intimazione ad adempiere lo specifico obbligo risultante dal titolo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I contribuenti proponevano ricorso alla commissione tributaria provinciale di Vicenza contro una cartella di pagamento per Invim, conseguita al passaggio in giudicato di una sentenza con la quale la stessa commissione aveva parzialmente accolto un ricorso dei medesimi contribuenti nei confronti di un avviso di rettifica del valore di tre immobili, oggetto di dichiarazione di successione. Anche il ricorso avverso la cartella veniva accolto dall’adita commissione tributaria. La sentenza era confermata in appello. La commissione tributaria regionale del Veneto, in particolare, nel respingere il gravame dell’agenzia delle entrate, osservava che, secondo i contribuenti, l’iscrizione a ruolo era avvenuta senza indicazione dei nuovi imponibili e senza i calcoli relativi alla liquidazione; e che in effetti l’ufficio avrebbe dovuto manifestare […]

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