Ordinanza Corte di Cassazione Civile 10/1/2014 n. 422
ICI – Fabbricato rurale – Accatastamento – Rilevanza In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l’attribuzione della relativa in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’articolo, non è soggetto all’imposta, . Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricalo all’imposta.", Il Comune di ricorre contro la società per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento ICI 2007 relativo ad un fabbricato accatastato con categoria D/8. La Commissione Tributaria Regionale – premesso in diritto che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge 207/08, convertito con la legge 14/09, per la qualificazione di un fabbricato come rurale ai fini fiscali sarebbe rilevante non la categoria catastale al medesimo attribuita, bensì la concreta sussistenza dei requisiti di ruralità indicati dall’articolo 9 del decreto legge 557/93, convertito con la legge 133/94 […]
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