Ordinanza Corte di Cassazione Civile 13/3/2014 n. 5871
Tributi – ICI – Santuari e luoghi di culto – Esenzione dal tributo – Attività commerciali o comunque di lucro – Non sussiste l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici, nei quali si svolga attività commerciale o comunque di lucro, non rilevando in contrario la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività stessa Svolgimento del processo 1. Il Comune di Pompei propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 90/34/10, depositata il 2 marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello del medesimo ente contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione del Pontificio Santuario Beata Vergine di Pompei, inerente all’avviso di accertamento relativo all’Ici per l’anno 2002 su quattro complessi immobiliari […]
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