TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21/3/2014 n. 156
criteri istituzione canone previsto dal Codice della Strada (ex art. 27 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, per l’uso o l’occupazione delle strade comunali – posa delle reti per servizi pubblici – compatibilità TOSAP – COSAP – Discrezionalità – Limiti Il canone ex art. 27 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 deve essere riferito a un uso particolare di uno specifico bene pubblico non già remunerato mediante altre prestazioni patrimoniali. Per evitare l’assorbimento deve però il Comune differenziare il canone dalla TOSAP/COSAP, che ha come presupposto l’occupazione di spazi pubblici. Non è sufficiente il fatto che la TOSAP/COSAP sia parametrata sul numero di utenze (v. art. 63 c. 2-f del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446), né la mera sottrazione della TOSAP/COSAP al canone, ma è necessario individuare per quest’ultimo un’autonoma "base imponibile” i cui criteri sono contenuti nell’art. 27 c. 8 del codice della strada, la cui attuazione, mancando le direttive nazionali ex 67 c. 5 del DPR 495/1992, è rimessa all’iniziativa dei singoli enti proprietari delle strade. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 60 del 2014, proposto da: XXXXX, […]
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