Corte di Cassazione Sezioni unite civili 9/7/2014 n. 15593 (vicende diverse dalla natura del credito – competenza giudice ordinario)


Qualora la domanda proposta non investe il rapporto tributario  ma abbia  ad oggetto il comportamento asseritamente illecito  causa del danno lamentato  tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario deve ritenersi che l’impugnativa rientri nella competenza del giudice ordinario. RITENUTO IN FATTO 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, chiedendo la condanna di Equitalia E.T.R. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del provvedimento di fermo amministrativo della propria autovettura, emesso per crediti tributari (contributi consortili), danni dovuti al prolungamento del fermo per oltre cinque anni, senza che fosse dato corso ad alcuna azione esecutiva, né tanto meno disposto la revoca del provvedimento, con conseguente indisponibilità dell’autoveicolo e degrado dello stesso. La Commissione tributaria adita, con ordinanza depositata il 6 giugno 2013 (regolarmente comunicata alle parti costituite), […]

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